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E' una licenza che
autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura
della stagione venatoria.
Il modulo di richiesta,
disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica
Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei
seguenti modi:
-
direttamente a mano: l’ufficio rilascia una
regolare ricevuta;
-
per posta raccomandata con avviso di
ricevimento;
-
per via telematica, con modalità che assicurino
l'avvenuta consegna.
Clicca
qui per stampare il modulo
Rilascio
Alla richiesta si deve
allegare:
-
due marche da bollo da euro 14,62, da applicare
sulla richiesta e sulla licenza;
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la certificazione comprovante l'idoneità
psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici
medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di
Stato;
-
una dichiarazione sostitutiva di certificazione
attestante l'abilitazione all'attività venatoria;
-
la ricevuta di pagamento della tassa di
concessioni governative di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5.16
(come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);
-
la ricevuta di pagamento della tassa di
concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
-
la ricevuta di versamento di Euro 1,21 per il
costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e
alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio territoriale
competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria
Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,42 per la
versione bilingue);
-
due foto recenti, formato tessera, a capo
scoperto e a mezzo busto;
-
la documentazione o autocertificazione relativa
al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o
certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione
di Tiro a Segno Nazionale;
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una dichiarazione sostitutiva in cui
l'interessato attesti:
-
di non trovarsi
nelle condizioni ostative previste dalla legge;
-
le generalità delle
persone conviventi;
-
di non essere stato
riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998
nr. 230.
Al posto delle
dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione
rilasciata dagli organi competenti.
Rinnovo
La licenza si rinnova
alla scadenza del 6° anno; nel periodo di validità viene rinnovata
automaticamente con il pagamento annuale della tassa di concessione
governativa. Per la domanda di rinnovo, che deve essere
presentata prima della scadenza del
titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per
il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l'abilitazione
all'esercizio dell'attività venatoria, la certificazione relativa
all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato
riconosciuto "obiettore di coscienza". |