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LICENZA PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA

E' una licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria.

Il modulo di richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:

  • direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta;
  • per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
  • per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.

                 Clicca qui per stampare il modulo

Rilascio

Alla richiesta si deve allegare:

  • due marche da bollo da euro 14,62, da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
  • la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
  • una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria;
  • la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);
  • la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
  • la ricevuta di versamento di Euro 1,21 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,42 per la versione bilingue);
  • due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
  • la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
  • una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
    • di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
    • le generalità delle persone conviventi;
    • di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998 nr. 230.

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

Rinnovo

La licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno; nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa. Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, la certificazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza".